Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c’è qualcosa di tuo che anche quando non ci sei resta ad aspettarti. (Cesare Pavese)
Ill.mo Presidente quinta Commissione Senato
Con la presente, produciamo memoria scritta recante osservazioni in merito al contenuto del disegno di legge A.S. 1766 (Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), all’esame della Commissione bilancio del Senato della Repubblica.
Ben consapevoli della drammaticità e complessità della situazione, faremo il punto delle ripercussioni dell’emergenza sanitaria sui bilanci comunali, cercando di dare qualche suggerimento teso a contenere, per quanto possibile, i danni che, in questo momento, appaiono inevitabili.
Le conseguenze sui bilanci
La chiusura delle attività non indispensabili e il divieto della libera circolazione, se non per comprovante necessità, provoca un tracollo dell’economia che si ripercuoterà anche sulla finanza locale. Si pensi ad esempio al minor gettito che si rileverà (e che a dire il vero si è già manifestato) in riferimento all’imposta di soggiorno o ai diritti sulle pubbliche affissioni o alla Tosap/Cosap.
Sui servizi affidati a concessionari per la riscossione, per i quali è previsto un gettito minimo garantito a favore dell’ente impositore, è molto probabile una richiesta di revisione delle condizioni contrattuali, ovviamente peggiorative per l’ente pubblico.
Dal prossimo anno considerata la significativa contrazione della base imponibile prevista per quest’anno, il gettito dell’addizionale comunale all’IRPEF diminuirà nettamente, le sanzioni CDS si azzereranno quasi: i veicoli non circolano e la polizia locale ha ben altro da fare. Si ridurranno i proventi degli impianti sportivi, musei, teatri, ecc., che sono chiusi.
I proventi dei servizi a domanda individuale non sono un grosso problema, visto che coprono solo una parte del costo del servizio, anche se in alcuni casi sarà necessario, in base all’organizzazione del medesimo, provvedere a rimborsi di somme, pagate in modo anticipato, a fronte di prestazioni non erogate dall’ente.
Non ci sentiamo di escludere neppure una riprogrammazione (in riduzione ovviamente) dei fondi sovracomunali (su tutti quelli statali e regionali), in riferimento ai tanti interventi finora finanziati.
Sul versante della spesa c’è un aumento esponenziale:
straordinario personale, sanificazione strade ed ambienti, aiuti economici vari, acquisto dispositivi di protezione e di sanificazione , ecc. .
La maggiore criticità che gli enti dovranno gestire riguarda la liquidità (Infatti per quanto concerne gli incassi, il rinvio delle scadenze, la contrazione della base imponibile e il mancato rispetto dei termini di pagamento avranno sicuramente un effetto molto negativo sulle disponibilità di cassa. Gli enti che da questo punto di vista presentano già una pregressa situazione di criticità (ante emergenza sanitaria) avranno chiaramente ancora maggiori problemi.
Diversi Comuni sono già intervenuti in questi giorni con rinvii ed agevolazioni tributarie e tariffarie che, sebbene assolutamente condivisibili, comporteranno però un conto salato in termini di bilancio.
Non vogliamo sembrare catastrofisti, ma in questo momento è necessario uno sforzo di realismo e di lungimiranza perché solo così si possono prendere le adeguate contromisure:
- a) Prima misura da attuare è quella di trasferire dallo Stato ai Comuni, quale anticipo, il 100% delle entrate correnti accertate nel conto 2018 per la competenza (con recupero negli anni successivi anche in tre anni, con lo stesso metodo applicato dal dl sulle tariffe rifiuti).
- b) Prevedere la possibilità, da parte degli Amministratori locali, di destinare, in tutto o in parte i contributi in conto capitale previsti a favore dei comuni nel 2020 (Manutenzione e messa in sicurezza strade e infrastrutture, Efficientamento energetico, Bonus casa sulle facciate, Fondo Asili Nido e Scuole dell’infanzia ) per la spesa corrente a favore di famiglie e aziende.
- c) 109 (Utilizzo avanzi per spese correnti di urgenza a fronte dell’emergenza COVID-19). Le spese correnti connesse con l’emergenza COVID-19 si possono ritenere “a carattere non permanente” e pertanto in linea con quanto previsto dall’art. 187 coma 2 lettera d) del TUEL. La specifica possibilità prevista all’art. 109 del D.L. 18/2020 pare, pertanto, quasi scontata mentre non è scontato il MOMENTO in cui si possa beneficiare di questo sblocco. E’ noto, infatti, come solo a seguito dell’approvazione del rendiconto di gestione gli enti locali possano utilizzare, nel rispetto delle priorità del citato art. 187 del TUEL, la quota libera dell’avanzo di amministrazione. E’ altrettanto noto che la scadenza del 30 aprile di ciascun anno per l’approvazione del rendiconto di gestione sia stata prorogata al 31 maggio per l’anno 2020 secondo quanto previsto all’art, 107 sempre del D.L. 18/2020. L’urgenza e la necessità dei Comuni di far fronte a nuove e maggiori spese soprattutto di parte corrente legate all’emergenza COVID-19 è quanto mai immediata, attuale e difficilmente prorogabile in attesa dell’approvazione del rendiconto della gestione. Si evidenzia allora il vincolo temporale che inibisce la possibilità di svincolo nell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione.
Possibile soluzione:
- in deroga a quanto previsto all’art. 187 comma 3-quater e 3-quinquies del TUEL permettere alle Giunte di approvare un prospetto dell’avanzo presunto aggiornato e applicare con variazione di bilancio le quote libere del risultato di amministrazione per le sole spese correnti legate all’emergenza COVID-19. Potrebbe essere utile stabilire un limite massimo per l’attuazione di tale manovra individuato nel 30 aprile per non permettere sovrapposizione di attività nel periodo di deposito degli atti dei rendiconti per i CC. Sempre per favorire un controllo a livello centrale a titolo esemplificativo e non esaustivo sarebbe utile elencare quali tipologie di spese correnti si intendono legate all’emergenza COVID-19.
- Nel caso di enti con avanzo libero pari a zero o insufficiente si potrebbe prevedere l’utilizzo delle quote destinate a investimenti.
- Sempre in merito alla possibilità di applicare avanzo libero occorre considerare la situazione di tutti quegli enti che sono in disavanzo tecnico da riaccertamento straordinario e che sono soggetti a vincoli sull’utilizzo dell’avanzo.
4) Art. 112: più che il differimento al 2021 delle scadenze di pagamento delle quote capitali dei soli mutui, concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti agli enti locali e trasferiti al MEF il cui termine ricade nel 2020, bisognerebbe far slittare di un anno almeno il periodo di ammortamento di tutti i mutui a carico degli enti locali
5) l’impossibilità di espletare le procedure burocratiche per l’affidamento dei lavori, per terminare i progetti, o ancora il blocco o il mancato avvio dei cantieri.
Tutto ciò rischia di tradursi in uno sforamento dei termini previsti dai bandi, con la conseguenza per molti enti locali di vedersi revocati i finanziamenti per cause tuttavia indipendenti alla loro volontà. Necessita una proroga dei termini di cui all’articolo 1, comma 51, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e ancora, dei fondi 2020 previsti dal comma 853, art.1, legge 27 dicembre 2017 n. 205.
6) POSTICIPO AL 2021 DELL’APPLICAZIONE DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE ARERA N. 443 DEL 31/10/2019.
Le deliberazioni ARERA n. 443/2019 “MTR nuovo metodo di calcolo dei costi del servizio rifiuti” e n.444/2019 “Nuovi obblighi di trasparenza” prevedono l’entrata in vigore delle nuove norme in materia di definizione dei piani finanziari rifiuti necessari per l’approvazione delle tariffe rifiuti per l’anno 2020, ad oggi stabilita al 30 aprile p.v. Lo stato emergenziale in corso difficilmente consentirà agli enti territorialmente competenti di definire in modo puntuale e corretto i piani finanziari, rischiando di portare così ad un’approvazione non corretta delle tariffe rifiuti. Alla luce di tale situazione, che nel prosieguo potrebbe determinare l’insorgere di un copioso contenzioso con i contribuenti, sarebbe opportuno rinviare all’anno 2021 l’entrata in vigore del nuovo MTR di cui alla deliberazione n.443/2019 e, conseguentemente, della deliberazione n. 444/2019 in merito agli obblighi di trasparenza, consentendo ai Comuni che non lo avessero ancora fatto, di adottare i propri Piani Finanziari secondo le regole previgenti, ovvero con il metodo normalizzato di cui al Dpr. n. 158/1999, entro il medesimo termine per l’approvazione del bilancio di previsione posticipato, con il decreto “Cura Italia”, al 31 maggio p.v.
7) VARIAZIONI DI BILANCIO
L’urgenza degli interventi da adottare comporterà l’attuazione di continue e numerose variazioni di bilancio da parte della giunta che vanno ratificate (art 42 comma 4 dec legvo 267/2000) entro 60 giorni. Per evitare le continue convocazioni dei Consigli Comunale che, anche in remoto, comportano difficoltà non facilmente superabili nei piccoli comuni non serviti o poco serviti da internet, si propone di modificare temporaneamente il termine a 120 giorni.
8) SMART WORKING
L’utilizzo dello smart working è una misura che stiamo applicando, ma il blocco dell’economia e di tutta l’attività amministrativa ha, di fatto, ridotto notevolmente tutte le attività di molti uffici non essenziali. E’, pertanto, difficile avere carichi di lavoro sufficienti da assegnare. Si propone, in deroga ad ogni disposizione legislativa e contrattuale , di dare la possibilità ai Comuni di mettere in aspettativa retribuita il personale non assegnato a servizi essenziali , con l’obbligo di recuperare le ore di aspettativa concesse in un periodo da concordare, a fine emergenza , entro il termine di tre anni .
9) LAVORATORI A RISCHIO
Art 26 comma 2 , l’attestazione , di una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima legge n.104 del 1992,andrebbe attestata ,stante l’urgenza ,dal medico del lavoro competente dell’ente o dell’azienda, e non solo per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali. L’aspettativa ,con le stesse procedure di cui alla lettera e) andrebbe estesa ai lavoratori che nel loro nucleo familiare hanno figli o coniugi soggetti a immunodepressione,patologie oncologiche o trattamenti salva vita. Con la normativa attuale si rischia di avere immunodepressi di serie a e serie b (il covid-19 non fa distinzioni).
10) MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO
Tutte le misure a sostegno del lavoro di cui al Titolo II Capo I (Estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale) vanno prorogate sino a conclusione emergenza con aumento almeno a 1000 euro e comunque non al di sotto del livello massimo previsto per il reddito di cittadinanza
Roma, 24.03.2020
La Presidente Franca Biglio
Il Consulente dott. Vito Mario Burgio