di Giorgio Giannini
La Costituzione della Repubblica Romana (istituita solennemente dall’Assemblea Costituente il 9 febbraio 1849), è approvata dalla stessa Assemblea, riunita nel Palazzo Senatorio sul Colle del Campidoglio, a Roma, la mattina del 3 luglio 1849, poche ore prima dell’ingresso in città dei soldati francesi, guidati dal Generale Charles Oudinot, con 118 voti favorevoli, 8 contrari e12 astenuti.
Il dibattito per la sua approvazione è durato alcuni mesi, con un confronto aperto, e a volte duro, tra le diverse posizioni, soprattutto nelle ultime settimane di giugno, quando era ormai certa la fine della Repubblica. Questo confronto politico, però, ha prodotto una Carta Costituzionale molto avanzata per quel periodo e equilibrata: da un lato sono riconosciuti i fondamentali diritti di libertà dell’individuo e dall’altro si afferma la laicità dello Stato, riconoscendo nel contempo al Papa il ruolo di guida spirituale del popolo cattolico.
La Costituzione consta di 69 articoli, divisi in 8 Titoli (Dei diritti e dei doveri dei cittadini, Dell’ordinamento politico, Dell’Assemblea, Del Consolato e del Ministero, Del Consiglio di Stato, Del potere giudiziario, Della forza pubblica, Della revisione della Costituzione), con 4 Disposizioni Transitorie.
Il testo è preceduto da 8 Principi Fondamentali nei quali sono solennemente enunciati i fondamenti della Repubblica Romana:
– la sovranità popolare (art. 1 -‹‹La sovranità è per diritto eterno del popolo››);
la democrazia ( art.2- ‹‹Il regime democratico ha per regola l’eguaglianza,la libertà e la fraternità››);
- il carattere sociale (art. 3 –‹‹La Repubblica promuove il miglioramento delle condizioni morali e materiali di tutti i cittadini››);
- il rispetto delle diverse nazionalità (art.4- ‹‹La Repubblica riguarda tutti i popoli come fratelli››);
- l’uguaglianza e l’indipendenza dei Municipi (art.5- ‹‹I Municipi hanno tutti uguali diritti››);
- il decentramento amministrativo, realizzato attraverso ‹‹la più equa distribuzione possibile degli interessi locali, in armonia con l’interesse politico dello Stato››- (art. 6);
- la separazione tra lo Stato e la Chiesa (art. 7-“‹‹Dalla credenza religiosa non dipende l’esercizio dei diritti civili e politici››; art. 8- ‹‹Il Capo della Chiesa Cattolica avrà dalla Repubblica tutte le guarentigie necessarie per l’esercizio indipendente del potere spirituale››).
Pertanto, la Costituzione della Repubblica Romana è la Carta Costituzionale più avanzata tra quelle emanate in quegli anni, quasi tutte ‘ottriate’, cioè ‘concesse’ dai Sovrani in seguito alla pressione di moti popolari. Al riguardo, ricordiamo: la Costituzione emanata dal Re delle Due Sicilie, Ferdinando II, in seguito ai moti scoppiati a Palermo nel gennaio 1848; lo Statuto, emanato dal Re di Sardegna Carlo Alberto di Savoia l’8 marzo 1848; lo Statuto dello Stato Pontificio, emanato dal Papa Pio IX il 4 marzo 1848, che sono tutti degli Statuti ‘concessi’, con i quali i Sovrani ed il Papa hanno cercato di conservare i propri poteri.
La Costituzione della Repubblica Romana, invece, è stata elaborata da un’Assemblea Costituente, eletta a ‘suffragio universale maschile’ il 21 gennaio 1849, con una consultazione popolare alla quale hanno partecipato circa 250.000 elettori. E’ stata la prima consultazione elettorale di massa attuata in Italia alla quale hanno partecipato gli uomini con più di 21 amni ed erano eleggibili a Rappresentanti del Popolo gli uomini con più di25 anni.
I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
Il primo Titolo della Costituzione (artt. 1-14), relativo ai Diritti ed i Doveri dei cittadini, riconosce i fondamentali diritti di libertà, che poi saranno affermati nelle Costituzioni del Novecento.
Tra i diritti figurano: l’inviolabilità delle persone e della proprietà (art. 3); l’obbligo del mandato dei giudici o della fragranza di reato per provvedere all’arresto e il riconoscimento del principio del giudizio davanti al ‹‹giudice naturale›› (il giudice del luogo in cui è stato commesso il reato o il fatto- art. 4); l’abolizione della pena di morte e della confisca dei beni (art. 5); l’inviolabilità del domicilio (che è ‹‹sacro››), eccetto che con provvedimento giudiziario (art. 6); la libertà di manifestazione del pensiero(art. 7); la libertà di insegnamento (art. 8); l’inviolabilità della corrispondenza (art. 9); il diritto di petizione alle Autorità, che si può esercitare individualmente o collettivamente (art. 10); la libertà di associazione, purché senza armi e senza scopo criminale (art. 11).
Tra i doveri figurano: l’arruolamento obbligatorio nella Guardia Nazionale, nei modi stabiliti dalla legge (art. 12); la possibilità di essere espropriati dei propri beni, per ‹‹causa pubblica››, ma con una ‹‹giusta indennità›› (art. 13); l’obbligo di pagare le tasse, che però devono essere imposte solo con legge (art. 14).
Riguardi alla pena di morte, la Repubblica è stato il secondo Stato al mondo ad abolirla, dopo il Granducato di Toscana che la abolì il 30 novembre 1786.
L’ORDINAMENTO POLITICO
I Titoli II-VI della Costituzione (artt. 16-55) disciplinano l’Ordinamento politico della Repubblica, che riconosce i principi della sovranità popolare ( “Ogni potere viene dal popolo” art. 15) e della separazione dei tre Poteri, che sono affidati ad Organi diversi e precisamente: all’Assemblea il potere legislativo; al Consolato ed al Ministero il potere esecutivo; alla Magistratura il potere giudiziario.
L’ASSEMBLEA
L’Assemblea è costituita dai ‹‹Rappresentanti del popolo››, con almeno 25 anni di età, eletti dai cittadini che hanno compiuto 21 anni, ‹‹in proporzione di uno ogni 20.000 abitanti›› (artt. 16-19).
Le elezioni si svolgono ogni 3 anni, il 21 aprile. Il voto è ‹‹universale, diretto e pubblico››. L’Assemblea si riunisce a Roma. Per la validità delle sedute, che sono pubbliche, occorre la maggioranza assoluta dei componenti (artt. 20-25).
La Costituzione riconosce le immunità ai Rappresentanti del Popolo che, infatti, sono ‹‹inviolabili per le loro opinioni emesse nell’Assemblea›› (art 26) e non possono essere arrestati o inquisiti, salvo il caso della fragranza del reato, ‹‹senza il permesso dell’Assemblea›› (art. 27). Inoltre ricevono ‹‹un indennizzo››, al quale non possono rinunciare (art. 28).
L’Assemblea ha il potere legislativo e ‹‹decide della pace , della guerra, dei trattati›› (art. 29). L’iniziativa di presentare le proposte di Legge spetta ai membri del Consolato (art. 30).
Le Leggi sono approvate dopo ‹‹due deliberazioni, prese in un intervallo non minore di otto giorni››, salvo caso di urgenza (art. 31) e sono promulgate dal Consolato ‹‹in nome di Dio e del Popolo”›› (art. 32). Al riguardo, la Repubblica ha il motto ‹‹Dio e Popolo››.
Il CONSOLATO ED IL MINISTERO
I Consoli sono tre e sono nominati dall’Assemblea, con la maggioranza dei due terzi . Devono essere cittadini della Repubblica e devono avere almeno 30 anni (art. 33).
Durano in carica tre anni ed ogni anno uno di essi termina il suo mandato. Nessun Console può essere rieletto prima di tre anni (art. 34).
I Consoli nominano il Consiglio dei Ministri costituito dai seguenti 7 Ministri: Affari Interni; Affari Esteri; Guerra e Marina; Finanza; Grazia e Giustizia; Agricoltura , Commercio, Industria e Lavori Pubblici; Culto , Istruzione Pubblica, Belle Arti e Beneficenza (art.35).
I Consoli hanno il compito: di eseguire le Leggi approvate dall’Assemblea (art.36) e di nominare o revocare le cariche pubbliche decise dal Consiglio dei Ministri (art. 37). I loro atti devono essere controfirmati dal Ministro competente (art. 38).
Ogni anno, presentano all’Assemblea una relazione sullo ‹‹stato degli affari della Repubblica›› (art.39). Anche i Ministri possono riferire all’Assemblea sugli ‹‹affari›› di competenza del loro dicastero (art. 40).
I Consoli risiedono nel luogo in cui si convoca l’Assemblea e non possono uscire dal territorio della Repubblica, senza una specifica autorizzazione dell’Assemblea, a pena di decadenza dalla carica (art. 41). Sono alloggiati a spese della repubblica e ricevono un appannaggio annuo di 3.600 scudi (art. 42).
I Consoli ed i Ministri sono responsabili per il loro operato (art. 43) e possono essere posti in ‹‹stato di accusa›› dall’Assemblea, su richiesta di 10 Rappresentanti del popolo, che viene discussa come se fosse una proposta di Legge (art. 44).
Al momento della richiesta di ‹‹stato di accusa››, il Console è sospeso dalle sue funzioni, nelle quali è reintegrato in caso di assoluzione. Invece, in caso di condanna, è sostituito da un nuovo Console eletto dall’Assemblea (art. 45).
I Consoli ed i Ministri, prima di emanare Regolamenti, Ordinanze o presentare proposte di Legge, devono chiedere il parere obbligatorio al Consiglio di Stato, composto da 15 Consiglieri, nominati dall’Assemblea, che ha anche il compito di emanare i Regolamenti sulle materie delegategli dall’Assemblea ( artt. 46-48).
I Consoli ed i Ministri, messi in ‹‹stato di accusa›› sono giudicati dal Tribunale supremo di giustizia, composto dal Presidente, dai 4 giudici più anziani della Cassazione e da 3 ‹‹giudici del fatto›› per ciascuna Provincia della Repubblica. Il Pubblico Ministero è scelto dall’Assemblea. Per la sentenza di condanna occorrono i due terzi dei voti (art.55).
Il POTERE GIUDIZIARIO
I giudici sono assolutamente ‹‹indipendenti›› nell’esercizio delle loro funzioni (infatti, ‹‹non dipendono da nessun altro potere dello Stato››- art. 49). Sono nominati dai Consoli, in sede di Consiglio dei Ministri, e sono inamovibili. Infatti, non possono essere né promossi né trasferiti senza il loro consenso. Naturalmente, non possono essere sospesi, destituiti o degradati senza un regolare procedimento (art. 50).
Per le cause civili vi è una specifica ‹‹magistratura di pace›› (art. 51). La giustizia è amministrata ‹‹in nome del popolo››, pubblicamente, tranne i casi in cui il Tribunale decide che l’udienza si tenga a porte chiuse (art. 52).
Nelle cause penali (criminali), il ‹‹giudizio del fatto›› spetta al popolo, cioè a giudici popolari, individuati con apposita Legge. Invece l’applicazione della sanzione
spetta ai giudici del Tribunale (art.53). L’accusa contro gli imputati è promossa dal Pubblico Ministero (art. 54).
LA FORZA PUBBLICA
Il Titolo VII della Costituzione disciplina l’organizzazione dell’Esercito e della Guardia Nazionale. In particolare, l’ammontare del contingente militare ‹‹di terra e di mare›› deve essere stabilito con Legge (art. 56). L’Esercito è costituito mediante ‹‹arruolamento volontario›› (art. 57) e non si può ‘assoldare’ truppe straniere senza uno specifico decreto dell’Assemblea (art. 58), che provvede anche alla nomina dei Generali, su proposta dei Consoli (art. 59), alla distribuzione dei ‹‹corpi di linea›› (che vanno in guerra) ed alla determinazione dei contingenti delle ‹‹guarnigioni interne›› (art. 60).
I gradi nella Guardia Nazionale, che ha il compito di mantenere l’ordine pubblico e di difendere la Costituzione, sono conferiti mediante elezione (artt. 61-62).
LA REVISIONE DELLA COSTITUZIONE
L’ultimo Titolo della Costituzione (relativo agli artt. 63-65) regola le modalità della propria ‘revisione’ (riforma), che può essere chiesta solo nell’ultimo anno di Legislatura e da un terzo dei Parlamentari (art. 63).
L’Assemblea delibera due volte sulla richiesta di modifica, con un intervallo di due mesi, e con la maggioranza dei due terzi. Viene quindi convocata un’apposita Assemblea Costituente di Revisione, i cui componenti sono eletti uno ogni 15.000 abitanti (art. 64). Questa particolare Assemblea ha anche le funzioni di organo legislativo, ma non può durare in carica più di tre mesi art. 65).
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
L’Assemblea Costituente ha il compito, dopo aver approvato la Costituzione, di approvare la Legge elettorale, per l’elezione dell’Assemblea, e delle altre Leggi necessarie per l’attuazione della Carta Costituzionale (ad esempio, per la costituzione degli altri Organi Costituzionali – art. 66).
Le funzioni dell’Assemblea Costituente cessano con l’insediamento dell’Assemblea (art. 67).
Le Leggi ed i Regolamenti esistenti rimangono in vigore, se non sono contrari alla Costituzione, finché non sono specificamente abrogati (art.68).
Tutti gli attuali dipendenti degli Uffici della Repubblica sono confermati (art. 69).