08/03/2020 – “È stata firmata l’ordinanza in merito alle ‘Misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019’. L’ordinanza impone a tutte le persone che abbiano fatto, stanno o faranno ingresso nella Regione Lazio dalle ‘zone rosse’, di comunicare tale circostanza al numero verde 800.118.800 che si coordina con il dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente in raccordo con il medico di medicina generale (MMG) o il pediatra di libera scelta (PLS). L’ordinanza impone di osservare la permanenza domiciliare, il divieto di spostamenti e viaggi e di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza fino alla valutazione a cura del dipartimento di prevenzione. È disposta inoltre la sospensione delle attività fino a nuove disposizioni di piscine, palestre e centri benessere. L’ordinanza è emessa nel rispetto dei ruoli istituzionali”.
Lo dichiarano in una nota congiunta l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato ed il vicepresidente, Daniele Leodori.
Direzione Regionale: SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA
Ordinanza del Presidente
N. del Proposta n. 3704 del 08/03/2020
Oggetto:
Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3,
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate alle persone provenienti dalle zone indicate
dal DPCM 8 marzo 2020 e rientranti nella Regione Lazio e ulteriori misure di prevenzione
D’AMATO ALESSIO
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L’ Assessore
Il Direttore Regionale
R. BOTTI
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Estensore
MADDALONI PAMELA
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Responsabile del Procedimento
MADDALONI PAMELA
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Il Dirigente d’Area
P. MADDALONI
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Z00004 08/03/2020
OGGETTO: Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di
igiene e sanità pubblica indirizzate alle persone provenienti dalle zone indicate dal DPCM 8 marzo
2020 e rientranti nella Regione Lazio e ulteriori misure di prevenzione.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO
VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante “Disciplina del sistema organizzativo
della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza regionale”;
VISTO la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e,
in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere
contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia
estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle
medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di
carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo
territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
VISTO il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;
VISTO l’art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 che prevede: “In particolare, in caso di
emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili
e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime
ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione
all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del
territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità
urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei
residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di
somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l’adozione dei
provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o
assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e
dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art.117 (Interventi d’urgenza), prevede
che “1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le
ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità
locale. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di
centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della
dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
VISTO il DPCM 12 gennaio 2017, pubblicato il 18 marzo in Gazzetta Ufficiale – Supplemento
n.15;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato,
per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale, n. 44 del 22 febbraio 2020;
VISTE le ordinanze adottate dal Ministro della salute d’intesa con i Presidenti delle Regioni
Lombardia e Veneto rispettivamente in data 21 febbraio 2020 e 22 febbraio 2020;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del
23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l’altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare
ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante
“Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 febbraio 2020, n. 45;
VISTE altresì le ordinanze adottate dal Ministro della salute d’intesa con i Presidenti delle Regioni
Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto il 23 febbraio 2020;
VISTA inoltre l’ordinanza adottata dal Ministro della salute d’intesa con il Presidente della
Regione Liguria il 24 febbraio 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 25 febbraio 2020, n. 47;
VISTI i seguenti provvedimenti relativi all’emergenza coronavirus emanati dal Dipartimento della
Protezione Civile:
– Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020;
– Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 414 del 7 febbraio 2020,
– Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 631 del 6 febbraio 2020;
Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 633 del 12 febbraio 2020;
– Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 635 del 13 febbraio 2020;
– Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 637 del 21 febbraio 2020;
– Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 638 del 22 febbraio 2020;
– Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 639 del 25 febbraio 2020;
– Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 640 del 27 febbraio 2020;
– Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 641 del 28 febbraio 2020;
– Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 642 del 29 febbraio 2020;
– Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 643 del 1° marzo 2020;
PRESO ATTO della nota del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
prot. n. 1322 del 25 febbraio 2020 con cui, facendo seguito agli esiti della riunione politica di
coordinamento Governo-Regioni sullo schema di Ordinanza delle Regioni senza cluster, sono state
trasmesse al Ministro per gli affari regionali e le autonomie e al Capo del Dipartimento della
Protezione Civile le proposte di modifica elaborate dalle Regioni e Province autonome;
VISTO il decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2020 con il quale è stato approvato lo
schema di ordinanza da adottare nelle Regioni non interessate dal cluster, avente ad oggetto:
“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019.
Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene
e sanità pubblica”;
VISTA l’ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00002 del 26 febbraio 2020 concernente
“Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza
ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità
pubblica”, emanata sulla base dello schema di cui al citato decreto del Ministro della salute del 26
febbraio 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020: “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020: “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero
territorio nazionale”;
VISTO il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante: “Misure urgenti di sostegno per le famiglie,
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in particolare l’art.
34 che stabilisce, tra l’altro: “in coerenza con le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità e in conformità alle attuali evidenze scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine
chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche
mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte dell’Istituto Superiore di Sanità”;
PRESO ATTO dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente
diffusivo dell’epidemia, dell’incremento dei casi sia sul territorio nazionale che su quello regionale;
VISTO il decreto del Presidente n. T00055 del 5 marzo 2020 di istituzione dell’Unità di Crisi della
Regione Lazio per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 del quale l’Assessore
alla Sanità è membro effettivo;
PRESO ATTO delle Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani territoriali di preparazione e
risposta all’emergenza COVID‐ 19 di cui alla nota della Direzione regionale salute prot. n. 182372
del 28 febbraio 2020, indirizzate a tutti gli operatori del SSR;
VISTA l’ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00003 del 6 marzo 2020 “Misure per la
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art.
32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate
agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e alle strutture private accreditate del
Servizio Sanitario Regionale”;
VISTO il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 con il quale sono
state dettate misure relative di contenimento volte a contrastare il diffondersi del virus COVID-19
nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini,
Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e
Venezia, che all’art.1 dispone, con decorrenza dall’8 marzo 2020, di “evitare ogni spostamento
delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonch
all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze
lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E’ consentito il rientro
presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”;
CONSIDERATO il flusso migratorio che si è attivato sin dalla diffusione delle notizie inerenti
l’adozione del citato DPCM, che ha determinato e sta determinando l’esodo di numerose persone
provenienti dalle zone rosse o comunque dalle zone geografiche indicate nell’ordinanza, anche in
ragione della facoltà di rientro presso domicilio, abitazione o residenza prevista dall’articolo 1,
lettera a);
TENUTO CONTO che l’afflusso in entrata nella Regione Lazio delle persone dalle aree sopra
indicate comporta il rischio di un ingresso incontrollato di potenziali soggetti positivi al virus, con
conseguente grave aumento del rischio di contagio e un pericolo di diffusione dello stesso;
VALUTATA L’ESIGENZA, pertanto, di individuare misure di carattere straordinario finalizzate a
fronteggiare l’emergenza sanitaria che si sta determinando;
RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni
di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;
ORDINA
ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità
pubblica, le seguenti misure:
1. Tutte le persone che nei quattordici giorni antecedenti alla data di pubblicazione del DPCM 8
marzo 2020 hanno fatto ingresso, stanno facendo o faranno ingresso nella Regione Lazio
provenienti dalla Regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio
nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli,
Padova, Treviso e Venezia, hanno l’obbligo:
i) di comunicare tale circostanza al numero unico regionale dedicato 800 118 800, servizio che si
coordina con il Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente, in
raccordo con il medico di medicina generale (“MMG”) ovvero col pediatra di libera scelta (“PLS”)
secondo le disposizioni di cui all’ordinanza 2/2020;
ii) di osservare la permanenza domiciliare, il divieto di spostamenti e viaggi e di rimanere
raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza fino alla valutazione a cura del
Dipartimento di Prevenzione;
iii) le disposizioni di cui ai precedenti punti i) e ii) non si applicano nel caso in cui le persone
provenienti dalle zone geografiche sopra individuate siano operatori del SSR laziale, tenuti ad
osservare le prescrizioni di cui all’ordinanza del Presidente della Regione 3/2020;
iv) in caso di comparsa di sintomi, la persona deve osservare le disposizioni dell’ordinanza 2/2020,
qui riportate per comodità di lettura:
a. avvertire immediatamente il MMG/PLS e l’operatore di Sanità Pubblica che attiva presso il
domicilio la procedura di esecuzione del test;
b. indossare la mascherina chirurgica (da fornire all’avvio del protocollo) e allontanarsi dagli altri
conviventi;
c. rimanere nella sua stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione naturale, in
attesa dell’eventuale trasferimento in ospedale.
2. Ai concessionari di servizi di trasporto aereo, ferroviario e autostradale è fatto obbligo di
acquisire e mettere a disposizione delle Forze dell’Ordine e dell’Unità di Crisi regionale istituita
con decreto del Presidente della Giunta Regionale n.55/2020, dei Comuni e delle AASSLL, i
nominativi dei viaggiatori, relativamente alle tratte provenienti da Milano o dalle Province indicate
al punto 1 con destinazione aeroporti e le stazioni ferroviarie, anche dell’Alta velocità del territorio
regionale.
3. E’ disposta con decorrenza immediata e fino a nuove disposizioni, in aggiunta alle misure di cui
al DPCM 8 marzo 2020, la sospensione sul territorio regionale delle seguenti attività:
-piscine, palestre, centri benessere.
4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente
provvedimento é punito ai sensi dell’art.650 del codice penale.
5. Resta salvo quanto previsto dall’ordinanza 2 del 26 febbraio 2020 e dall’ordinanza 3 del 6 marzo
2020.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore
di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.
La presente ordinanza ha validità fino a nuovo provvedimento.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei
Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti che provvedono alla trasmissione ai Sindaci dei
Comuni del Lazio.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale
della Giunta della Regione.
Responsabile Unità di Crisi
Assessore alla Sanità
Alessio D’Amato
Il Vice Presidente
Daniele Leodori